Sono locazioni turistiche gli immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche come disciplinate dall’articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione, sotto i 30 pernottamenti consecutivi e senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024).
Gli immobili destinati a questa attività devono possedere:
In base all’art. 64 della L.R. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).
Modalità di avvio
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma non imprenditoriale deve presentare la comunicazione di inizio attività, entro 30 giorni dal primo contratto di locazione stipulato, attraverso la piattaforma regionale . La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura: dati identificativi del gestore o dell'intermediario dell'immobile ( ubicazione, foglio/particella/subalterno catastale), periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, numero delle camere e dei posti letto disponibili, dotazioni dell'alloggio, siti web dove viene pubblicizzato. Il link ricevuto per la compilazione del form di avvio potrà essere utlizzato anche per le eventuali variazioni dei dati immessi, la sospensione e la cessazione della'ttività.
Link alla pagina per la comunicazione di inizio attività per la forma non imprenditoriale: https://open.toscana.it/servizi (cerca: locazioni turistiche provincia Firenze).
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale deve presentare, esclusivamente in via telematica, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sul portale Star, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19. con decorrenza 2 novembre 2024.La comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare due SCIA.Dal Portale STAR si può comunicare anche le variazioni, sospensioni, cessazioni e adempimenti tecnici e amministrativi che posso riguardare le locazioni imprenditoriali.
Link alla pagina per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività,con il codice attività 55.90.40R.: STAR
Attenzione: sia per le locazioni non imprenditoriali che per le imprenditoriali, la comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato: se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare due comunicazioni o SCIA.
Adempimenti ad attività avviata
Si raccomanda di fare riferimento al proprio Comune per gli adempimenti tributari ( es. TARI) e di far riferimento alla L191/2023 per i dispositivi obbligatori per la prevenzione degli incendi
Link ai dettagli forniti dalla Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
In pillole, avviare e condurre una locazione turistica:
Se sei un privato:
Se sei un'impresa:
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